ARTICOLO N.8
Compiti della delegazione speciale di negoziazione
Art. 8
1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le modalita' di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori 2. Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo 9, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
3. Prima e a seguito di ogni riunione con la direzione centrale, la delegazione speciale di negoziazione puo' riunirsi senza la presenza dei rappresentanti della direzione centrale, utilizzando qualsiasi mezzo necessario per comunicare.
4. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo' essere assistita da esperti di propria scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.
5. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati in conformita' ai commi 2 e 3 o di annullare i negoziati gia' in corso.
6. La decisione di cui al comma 5 pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'articolo 9. Per effetto della decisione, le disposizioni dell'articolo 16 non sono applicabili.
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