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Estremi:
Cassazione civile, 2004,
  • Fatto

    Svolgimento del processo.

    Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 20 febbraio 2001 - che aveva accolto la domanda proposta da A.C.M. contro la F.A. S.p.a., per sentirne dichiarare illegittimo (con ogni conseguenza, di cui all'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei lavoratori) il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto per malattia, mentre rigettava la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:

    - il lavoratore é stato assunto obbligatoriamente, quale invalido del lavoro (ai sensi della legge n. 482 del 1968), e non possono, quindi, essere incluse - nel periodo di comporto - le assenze (di 57 giorni, dal 30 agosto al 25 ottobre 1996) per malattia (lombalgia) determinata dalla adibizione dello stesso lavoratore a mansioni (di saldatore tradizionale ad argon) incompatibili con le sue condizioni di salute;

    - invero la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che "i vari episodi di lombalgia sofferti dal A. M. non possono non essere messi in relazione al danno vertebrale patito dallo stesso A.C.M. a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto nel 1985" - che ne ha determinato l'inclusione, quale invalido del lavoro appunto, nelle liste per il collocamento obbligatorio - e che la idoneità a saldare del medesimo lavoratore "é limitata ad operazioni al banco o comunque in posizione favorevole del tronco";

    - dalle deposizioni dei testi "più significativi" - per avere "lavorato insieme al A.C.M." (C.M. saldatore fino al 1990; R.V., caposquadra fino al 1994; C.C., lattoniere fino al 1994) - risulta che il medesimo lavoratore, per svolgere la propria attività, ha assunto, invece, "posture incongrue" - quali la "posizione eretta o da seduto, talvolta accosciato...

  • Diritto

    Motivi della decisione.

    1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale al ricorso principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

    2. 1. Con l'unico motivo del ricorso principale - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - la F.A. S.p.a. censura la sentenza impugnata - per avere dichiarato illegittimo (con ogni conseguenza, di cui all'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei lavoratori) il licenziamento intimato al proprio dipendente A.C.M. (attuale ricorrente incidentale), per superamento del periodo di comporto per malattia - sebbene inducessero ad opposta decisione, se prese in esame, le prove contrarie - rispetto a quelle selezionate dal giudice di merito e poste a base della propria decisione - specificamente ed analiticamente indicate nel ricorso, in dichiarato ossequio al principio di autosufficienza.

    Il ricorso principale non è fondato.

    2. 2. Invero la fattispecie del recesso del datore di lavoro - per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (c.d. eccessiva morbilità) - si inquadra nello schema previsto ed é soggetta alle regole dettate (dall'art. 2110 c.c.), che prevalgono - per la loro specialità - sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa (art. 1256, comma 2, e 1464 c.c.), sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 e successive modifiche) - secondo la giurisprudenza (ora consolidata) di questa Corte (dopo le sentenze delle sezioni unite n. 2072, 2073, 2074/80, vedine, per tutte, le sentenze della sezione lavoro n. 5413/2003, 5066/2000,...

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