ARTICOLO N.22
Aspettative.
[ 1. Gli amministratori locali di cui all'art. 18, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 274, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267.
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