[1] Con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
[2] Vedi articolo 72, comma 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
[3] Legge abrogata dall'articolo 102, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 salvo quanto previsto dall'articolo 102, comma 3 e 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ARTICOLO N.6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome 1.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 .
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
[5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.] 2
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio...
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