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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 7 dicembre 2006, n. 143.Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 147;Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 148;Circolare INPS 12 gennaio 2007, n. 11; Interpello del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015, n. 28/2015; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 39; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 40; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 41; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 149; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 153, Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 154; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 155; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 156; Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 18 febbraio 2020, n. 29, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 05/02/2021 n. 14, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 novembre 2023, n. 95.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 luglio 2023, n. 65.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e l'ASSOCIAZIONE DATORIALE SMARTJOB PRO (SMARTJOBPRO) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee, di cui alla presente legge - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti - vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 15 gennaio 2024, n. 10.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE CGIL (SLC CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - istruzioni operative e contabili - variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 6 marzo 2024, n. 42.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - istruzioni operative e contabili - variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 marzo 2024, n. 45.
[1] A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l'impiego; commissione circoscrizionale per l'impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura) (artt. 6 e 8, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469).
[2] A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
ARTICOLO N.8
Collocamento dei lavoratori in mobilità (1) (A).
Vigente dal 18/07/2012
1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4 (2) (3).
3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non...
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