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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1990 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (1) (2) (3) (A).

      (1) In luogo di Comunità economica europea (CEE) leggasi Unione europea (UE).

      (2) Tutti i riferimenti al d.l. 30 giugno 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95, contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni contenute nel d.lg. 8 luglio 1999, n. 270 di abrogazione.

      (3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

      (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare AGEA 15 dicembre 2009, n. 1584; Circolare AGEA 3 agosto 2009, n. ACIU. 2009.1106; Circolare AGEA 15 luglio 2009, n. 1033; Circolare Agea 17 luglio 2013, n. ACIU.2013.814.



    • ARTICOLO N.47

      Trasferimenti di azienda.


    • 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:

      a) la data o la data proposta del trasferimento;

      b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;

      c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

      d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi 1.

      1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto...

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