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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1968 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1) (2) (3) (4).

      (1) Legge abrogata dall'art. 22, l. 12 marzo 1999, n. 68, a far data dal trecentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

      (2) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle regioni, tra l'altro, i compiti relativi al collocamento, all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, e i compiti di preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro.

      (3) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

      (4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).



    • ARTICOLO N.20

      Accertamento sanitario.


    • L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

      L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

      Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

      Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

      Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

      L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita (1).

      (1) La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità d'ufficio, del presente...

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