ARTICOLO N.2118
Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
[I]. Ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso
nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi
o secondo equità [2109
4, 2110
2, 2121, 2122, 2244; 98 att.]
(2).
[II]. In mancanza di preavviso,
il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso [2119].
[III]. La stessa indennità
è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte
del prestatore di lavoro [2122].
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.
(2) V. l. 15 luglio 1966, n. 604, l. 20 maggio 1970, n. 300 e l. 11 maggio 1990, n. 108.
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