ARTICOLO N.2110
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.
[I]. In caso d'infortunio,
di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative]
(1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [38
2 Cost.], è dovuta
al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per
il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] (1)
dagli usi o secondo equità [2111
2; 98 att.] (2).
[II]. Nei casi indicati
nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto
a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo
stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
[III]. Il periodo di assenza
dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità
di servizio [2120].
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.
(2) Per la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza o puerperio v. art. 49 l. 23 dicembre 1999, n. 488 e art. 80 l. 23 dicembre 2000, n. 388. V. inoltre l. 8 marzo 2000, n. 53 e d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.
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