ARTICOLO N.1460
Eccezione d'inadempimento.
[I]. Nei contratti con
prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere
la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria [1901], salvo che
termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o
risultino dalla natura del contratto [1565].
[II]. Tuttavia non può
rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto
è contrario alla buona fede [1375].
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