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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 1 (A). (INFORTUNI SUL LAVORO - T.U. SICUREZZA SUL LAVORO)

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      (A) In relazione al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011 n. 20; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 maggio 2012 n. 11/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2012 n. 13/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 04 luglio 2012 n. 16; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 19 luglio 2012 n. 113; Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 agosto 2012 n. 22/2012; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2013, n. 31/2013.



    • ARTICOLO N.3

      Campo di applicazione


    • Art. 3.

      1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

      2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale...

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