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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009, n. 78384; Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009. n. 104107; Circolare AGEA 27 gennaio 2009, n. 3; Circolare AGEA 8 giugno 2010, n. 21; Circolare AGEA 26 aprile 2010, n. 14; Nota INAIL 07 febbraio n. 448; Circolare AGEA 20 luglio 2012 n. UMU.2012.1046; Circolare Inail 14 settembre 2012 n. 43; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 novembre 2012 n. AS993; Circolare Inail 11 aprile 2013, 19; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 giugno 2013, n. 5564; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INAIL 23 luglio 2013, n. 35; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 30 maggio 2017 n. 2/2017; Parere Autorita Garante per la Protezione dei dati personali 26/10/2017 n. 7221785.
[1] A norma dell'articolo 57, comma 18, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, nel presente decreto, ovunque ricorrano la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» devono essere sostituite dalla seguente: «DigitPA».
[2] Vedi anche l'articolo 57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163; il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 19 maggio 2022.
[3] A norma dell'articolo 61, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente decreto la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».
ARTICOLO N.23
(Copie analogiche di documenti informatici) (1).
Art. 23.
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
(1) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dall'articolo 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e successivamente sostituito dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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