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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009, n. 78384; Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009. n. 104107; Circolare AGEA 27 gennaio 2009, n. 3; Circolare AGEA 8 giugno 2010, n. 21; Circolare AGEA 26 aprile 2010, n. 14; Nota INAIL 07 febbraio n. 448; Circolare AGEA 20 luglio 2012 n. UMU.2012.1046; Circolare Inail 14 settembre 2012 n. 43; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 novembre 2012 n. AS993; Circolare Inail 11 aprile 2013, 19; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 giugno 2013, n. 5564; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INAIL 23 luglio 2013, n. 35; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 30 maggio 2017 n. 2/2017; Parere Autorita Garante per la Protezione dei dati personali 26/10/2017 n. 7221785.
[1] A norma dell'articolo 57, comma 18, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, nel presente decreto, ovunque ricorrano la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» devono essere sostituite dalla seguente: «DigitPA».
[2] Vedi anche l'articolo 57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163; il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 19 maggio 2022.
[3] A norma dell'articolo 61, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente decreto la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».
ARTICOLO N.23
Copie di atti e documenti informatici
Art. 23.
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (1).
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è...
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