ARTICOLO N.1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore
Art. 1
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di...
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