[1] A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato".
ARTICOLO N.9
Vigente dal 24/05/2013 al 18/08/2014
Art. 9.
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera i), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdottto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 , con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
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