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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2019 - LEGGE 28 gennaio 2019 n. 4 (in Gazz. Uff., 28 gennaio 2019, n. 23). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. -  Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100) 1(A).

       

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      (A) In riferimento alle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 395. 

      - In riferimento alla riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 402.

      - Per un monitoraggio delle domande di pensione in riferimento alle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata; pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 11.

      - Per l'individuazione dei requisiti per l'accesso al beneficio vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 20/03/2019 n. 43. 

      - In riferimento a Chiarimenti su quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 aprile 2019, n. 1551.

      - In riferimento al Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza; gestione delle istanze di rinuncia, vedi:  Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 luglio 2019, n. 2662.

      - In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023 n. 61.



    • ARTICOLO N.16

      Opzione donna (A)


    •  

       

      1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021  hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 1.

      1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni2:

      a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5...

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