ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD)1 23 (A)

      _______________

      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009, n. 78384; Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009. n. 104107; Circolare AGEA 27 gennaio 2009, n. 3; Circolare AGEA 8 giugno 2010, n. 21; Circolare AGEA 26 aprile 2010, n. 14; Nota INAIL 07 febbraio n. 448; Circolare AGEA 20 luglio 2012 n. UMU.2012.1046; Circolare Inail 14 settembre 2012 n. 43; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 novembre 2012 n. AS993; Circolare Inail 11 aprile 2013, 19; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 giugno 2013, n. 5564; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INAIL 23 luglio 2013, n. 35; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 30 maggio 2017 n. 2/2017; Parere Autorita Garante per la Protezione dei dati personali 26/10/2017 n. 7221785.



    • ARTICOLO N.23

      (Copie analogiche di documenti informatici) 1.


    • Art. 23.

      1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

      2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

      2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.  2.

       

    Non sono presenti correlazioni

    please wait

    Caricamento in corso...

    please wait

    Caricamento in corso...