Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.380 bis
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati 1
[I]. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. [II].Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. [III]. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.
[1] Articolo inserito dall'art. 10 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006 e successivamente sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «- Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio. - Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. - Almeno venti giorni prima della data stabilita...
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