Ai sensi dell'articolo 10 della L.R. del 30 dicembre 2008, n. 17 ovunque ricorra, nella presente legge, la denominazione: <<Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale>>, questa è sostituita con: <<Agenzia regionale del lavoro>>
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini [formativi e di orientamento] presso i datori di lavoro pubblici e privati3.
2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.4
2 bis. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi:
a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;
b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;
c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;
d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale. Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo','Accesso Negato')" id='IdDatabanks=9&IdUnitaDoc=1628664&IdDocMaster=274922&NVigUnitaDoc=1&num=62&tipo=ART&paging=true' href="#IdDatabanks=9&IdUnitaDoc=1628664&IdDocMaster=274922&NVigUnitaDoc=1&num=62&tipo=ART&paging=true">«art 62 art 64 »
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...