Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
ARTICOLO N.18
Tirocini formativi
1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.
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