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Legislazione Regionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.



    • ARTICOLO N.18

      Tirocini formativi


    • 1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.

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