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(A) In riferimento al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 agosto 2011 n. 22; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 febbraio 2013 n. 743.
[1] Vedi l'articolo 2, comma 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
ARTICOLO N.4
Durata massima dell'orario di lavoro.
Vigente dal 22/08/2008
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
[5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro -Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione 1.] 2
[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.
[2] Comma...
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