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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2003 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro  1 (A).

       

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      (A) In riferimento al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 agosto 2011 n. 22; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 febbraio 2013 n. 743.



    • ARTICOLO N.1

      Finalità e definizioni.


    •  

      1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.

      2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per

      a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni (A);

      b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;

      c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3;

      d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

      e) "lavoratore notturno":

      1 ) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

      2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo','Accesso Negato')" accesskey='False' id='IdDatabanks=7&IdUnitaDoc=5581125&IdDocMaster=1804052&NVigUnitaDoc=1&num=2&tipo=ART&paging=true' href="#IdDatabanks=7&IdUnitaDoc=5581125&IdDocMaster=1804052&NVigUnitaDoc=1&num=2&tipo=ART&paging=true">art 2 »

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