ARTICOLO N.2077
Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.
[I]. I contratti individuali
di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto
collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo [2113].
[II]. Le clausole difformi
dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo,
sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano
speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [1339, 1419
2, 2113]
(1).
(1) V. art. 7 l. 14 luglio 1959, n. 741.
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