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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.1223

      Risarcimento del danno. [2056]


    • [I]. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore [1174] come il mancato guadagno [2056 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [40, 41 c.p.].

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