ARTICOLO N.1463
Impossibilità totale.
[I]. Nei contratti con
prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità
della prestazione dovuta [1256] non può chiedere
la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo
le norme relative alla ripetizione dell'indebito [2033
ss.].
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