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Massime

Estremi:
Cassazione civile, 2016,
Fonti:
 
In caso di inosservanza del dovere di sicurezza del datore di lavoro, al casellante è dovuto il risarcimento del danno
  • Lavoro subordinato (rapporto di) - Tutela delle condizioni di lavoro - Addetti all'esazione del pedaggio stradale - Obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Oggetto - Misure di sicurezza cd. "innominate" - Prova liberatoria a carico del datore di lavoro - Contenuto.

    Nel caso di lavoratori addetti all'esazione del pedaggio stradale esposti al rischio di rapina, l'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l'adozione delle correlative misure di sicurezza cd. "innominate", sicché incombe...

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  • (Rigetta, App. Napoli, 17/05/2012)

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