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Titolo:
L'appalto può definirsi genuino anche nel caso in cui l'appaltatore utilizzi beni di proprietà del committente
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  • Sommario

  • Il caso

    Il ricorrente, formalmente qualificato come appaltatore, si rivolge alla Corte di Cassazione dopo che i giudici di entrambi i giudizi di merito avevano rigettato domanda volta all'accertamento della simulazione del contratto d'appalto di servizi concernente la manutenzione ordinaria, la pulizia e la custodia dell'impianto sportivo del circolo tennis di parte resistente e la conseguente riqualificazione del rapporto in subordinato o, in subordine, collaborazione eterorganizzata dal committente exart. 2 del D.lgs. 81/2015 e con le derivanti differenze retributive a suo favore.

    La corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto in capo al ricorrente il rischio d'impresa poiché disponeva dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto a prescindere dal parziale utilizzo di beni del circolo appaltante.

    L'esistenza di un'organizzazione e del rischio d'impresa erano state, inoltre, confermate dall'utilizzo di un operaio eterodiretto dallo stesso appaltatore.

    Nel ricorso in cassazione veniva evidenziato l'insussistenza degli indici di genuinità di appalto rinvenuti dai Giudici di II grado eccependo tra l'altro come il parziale uso di beni di proprietà del committente deponesse per la somministrazione illecita di manodopera.

    Le questioni

    L'utilizzo di beni di proprietà del committente comporta in automatico la non genuinità dell'appalto?

    Le dichiarazione rese dinnanzi alle certificazioni dei contratti hanno valore confessorio?

    Soluzioni giuridiche

    Anche i Giudici della Corte di Cassazione respingono la tesi del ricorrente confermando integralmente la sentenza di II grado.

    L'ordinanza in commento non fa altro che richiamare l'orientamento predominante in...

 

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