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Titolo:

Furto di un bene di modico valore: il dipendente licenziato deve essere reintegrato

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  • Sommario

  • Il caso

    Una società ricorre in Cassazione dopo che sia il Tribunale di I grado che la Corte d'appello di Catania avevano accertato l'illegittimità del licenziamento di un cassiere, dipendente di un supermercato, reo di aver compiuto un furto di un bene aziendale. La condotta del lavoratore attinto dal licenziamento consisteva nell'aver mangiato, sul luogo di lavoro, uno snack in esposizione del valore di € 0,70 senza averlo preventivamente pagarlo.

    La Corte D'appello, nel confermare la sentenza di I grado di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, non aveva considerato dirimente per la decisione lo scarso valore del bene, bensì altri elementi.

    Il lavoratore, come risultava dalla stessa contestazione disciplinare, non aveva attuato condotte volte a celare il fatto che stesse mangiando uno snack.

    Egli, infatti, si trovava in cassa, quindi sulla sua postazione di lavoro e, a testimonianza di quanto descritto, era stato subito scoperto dal datore.

    Lo stesso lavoratore, nella fase disciplinare, non aveva negato il fatto e lo aveva imputato ad una sua leggerezza e ad un calo ipoglicemico.

    Gli altri due precedenti disciplinari del dipendente erano di natura eterogenea e non costituivano un indice sintomatico della pervicacia del lavoratore nell'ignorare i suoi doveri fondamentali.

    Nel ricorso in Cassazione la società evidenziava come la Corte avesse violato l'art. 229 del CCNL commercio in relazione all'art. 30 del collegato lavoro e agli artt. 2016 e 2109 C.c.

    Sosteneva, infatti, come il summenzionato articolo del CCNL, applicato al contratto individuale del lavoratore, stabilisse il licenziamento come sanzione disciplinare nel caso di appropriazione di beni aziendali.

    La questione ...

 

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