che:
1. con sentenza n. 8441/2015, pubblicata il 4 dicembre 2015, la Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'impugnazione proposta da D.G.E. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda del ricorrente - in servizio dal 18.12.2006 presso la Direzione Regionale del Lavoro di Milano e, poi, dal 19.5.2008, presso la Direzione Generale dell'Attività Ispettiva di Roma, con funzioni di ispettore tecnico, area III, fascia retributiva F3 - volta a fare accertare il diritto a ottenere, ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, il trasferimento presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia (o, in subordine, presso quella regionale di Bari) per poter assistere la madre portatrice di handicap grave e, per l'effetto, sentire ordinare colà il suo trasferimento, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito;
2. riteneva la Corte capitolina che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, non configurasse un diritto incondizionato del lavoratore, tanto che la norma precisa che il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussiste solo "ove possibile";
sosteneva che il posto presso l'Amministrazione, oltre a essere vacante, dovesse essere reso "disponibile" mediante un provvedimento di copertura, rispondente alle esigenze e alle necessità organizzative formulate dallo stesso Ministero;
evidenziava che il D.G., nel caso di specie, non aveva provato la "disponibilità" del posto vacante presso gli Uffici di Foggia o di Bari;
riteneva significativo, in senso contrario alla tesi del D.G., che la sua assunzione era avvenuta alla stregua di un concorso (per esigenze dettate dalla L. n. 123 del 2007, art. 12) relativo a posti da coprire a Milano e non già destinati in Puglia e che solo dopo il dipendente era...
che:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, e ss.mm.ii. in relazione alla violazione o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3;
censura la sentenza impugnata per aver subordinato il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, esercitato dal lavoratore con istanza del 2.8.2007, a un potere discrezionale dell'Amministrazione;
assume che il diritto previsto dalla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, non poteva essere negato laddove, nelle sedi di Foggia o Bari, vi fossero stati "posizioni disponibili o vacanti, che effettivamente vi erano";
soggiunge che la sentenza impugnata si poneva oltretutto in contrasto con puntuali disposizioni governative vincolanti per il Ministero, come la circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale precisava che la nuova formulazione della L. n. 104 del 1992, art. 33 "accorda a lavoratore un diritto che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede";
2. con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la sentenza aveva ritenuto fondate le ragioni di diniego alla richiesta di trasferimento senza che il Ministero avesse fornito prova dell'esistenza dei fatti impeditivi, e cioè dell'assenza di scoperture di organico nelle sedi da lui richieste in epoca concomitante alla domanda di trasferimento (i.e., 2.8.2007);
3. con il terzo mezzo lamenta la violazione degli artt. 1218-2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la sentenza aveva rigettato le domande risarcitorie del D.G. disattendendo tutte le istanze istruttorie formulate da quest'ultimo e violando, in tal guisa, i principi...
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