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Titolo:
Sciopero nei servizi essenziali: il potere disciplinare del datore non è libero
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  • Sommario

  • Il fatto

    Il lavoratore agiva in giudizio contro la società-datrice (R.F.I.), al fine di far dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare al medesimo irrogata a causa dell'abbandono del posto di lavoro, avendo egli aderito allo sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale U.S.B.

    Secondo la società-datrice tale sciopero non riguardava il proprio personale dipendente.

    Il Tribunale aveva respinto il ricorso.

    La decisione di primo grado veniva riformata in appello. Incontestata la legittimità dello sciopero proclamato da U.S.B., oggetto di discussione era stata l'estensione dello sciopero ai dipendenti della società resistente. La Corte territoriale aveva ritenuto legittima l'astensione del lavoratore. Il fatto che un solo lavoratore avesse aderito allo sciopero non poteva ritenersi incidente sulla legittimità dell'astensione collettiva, né sul diritto del dipendente relativo.

    Avverso tale sentenza R.F.I. proponeva ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.

    La società-datrice si doleva dell'errata estensione ai propri lavoratori della procedura di proclamazione dello sciopero.

    Tale posizione sarebbe stata corroborata dal comunicato del 10 ottobre 2012, con cui la Commissione di garanzia aveva rilevato la mancata proclamazione dello sciopero nei confronti di R.F.I., invitando il sindacato a rettificare le norme tecniche di attuazione.

    Ad avviso della società, la Corte d'appello aveva omesso di esaminare la dedotta violazione della procedura di cui all'art. 2, L. n. 146/1990, essendo stata violata la disciplina sul termine di preavviso. L'adesione del lavoratore a tale sciopero, pertanto, avrebbe integrato l'illecito disciplinare contestato, con conseguente legittimità della sanzione applicata. Secondo R.F.I. il potere disciplinare non poteva ritenersi subordinato alla valutazione della...

 

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