Con ricorso proposto, in data 28.4.2021, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 4, D. Lgs.vo 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità), l'AA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, la società BB, per l'accertamento della natura discriminatoria, nei confronti delle lavoratrici madri con figli minori, dell'orario di lavoro su turni recentemente adottato dalla convenuta.
In particolare la AA, premesso di agire iure proprio ex art. 37 cit. a tutela dei diritti delle lavoratrici madri che svolgevano, attualmente alle dipendenze della predetta BB (di seguito anche “BB”), mansioni di “addette al magazzino” logistico 15.1 di proprietà della società CC, sito presso l'interporto a Bologna, esponeva:
- che dette lavoratrici, tutte addette al magazzino logistico della CC, nota società di vendita on line di abbigliamento e accessori di alta moda, fino al 2.1.2020 risultavano in carico alla cooperativa AB, poi messa in liquidazione coatta amministrativa;
- che, a seguito della messa in liquidazione della AB, la CC aveva affidato il servizio di movimentazione merci al (omissis) Coop. che aveva assunto la veste di general contractor e affidato l'effettiva esecuzione delle operazioni appaltate alla associata BB la quale aveva garantito l'assunzione di tutti i lavoratori presenti nell'anagrafica della cooperativa uscente AB con mantenimento di inquadramento, livello retributivo e anzianità già riconosciuti;
- che pertanto, a partire dal 2.1.2020, la BB aveva assorbito la maggior parte del personale in forza alla AB (fatta eccezione per una decina di lavoratori che rifiutavano l'assunzione), e segnatamente 130 dipendenti, successivamente ridottisi a 123 per effetto di dimissioni volontarie;
- che, sotto la gestione precedente alle dipendenze della AB, gli addetti al magazzino 15.1 CC avevano sempre osservato un orario di lavoro cd. “centrale” e segnatamente dalle 8.30 alle...
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