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Titolo:
Illegittima la mera riduzione della retribuzione stabilita nel contratto di prossimità non dipendente da alcuna riorganizzazione lavorativa
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  • Sommario

  • Il caso

    Una Fondazione, in data 6 novembre 2013, aveva sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo di prossimità per fronteggiare una profonda crisi aziendale, ove era disposta una riduzione della retribuzione spettante ai lavoratori nella misura del 15%.

    Alcuni lavoratori impugnavano la trattenuta loro effettuata, ritenendo che la clausola dell'Accordo di prossimità che la consentiva fosse illegittima, in quanto in contrasto sia con l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 sia con l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

    Soluzioni giuridiche

    La pronuncia in commento è interessante in quanto contribuisce alla definizione dei limiti derogatori riconosciuti alla contrattazione di prossimità.

    Relativamente all'estensione interpretativa dell'elenco di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011 è bene segnalare come la giurisprudenza abbia espresso sin da subito l'esigenza di una interpretazione restrittiva alla luce della estrema eccezionalità che la stessa presenta nell'ordinamento lavoristico.

    Sul punto la Corte Costituzionale aveva precisato sin da subito il fatto che: “trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati” (Corte Cost. n. 221/2012).

    Tuttavia, se una interpretazione estensiva analogica della norma, volta ad applicare la stessa ad ipotesi escluse dell'elenco in essa contenuto, è da escludersi, non tutti i problemi interpretativi possono dirsi risolti.

    I problemi interpretativi riguardano ora la “consistenza” delle singole possibilità di deroga contenute nell'elenco dell'art. 8. Talune ipotesi in esso contenute presentano, almeno potenzialmente, un contenuto molto ampio.

    Esempio, forse, più plateale di ciò è proprio...

 

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