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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza dell'11 maggio 2016, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da M.L., docente della scuola secondaria superiore statale, per la dichiarazione della illegittimità dell'ordine di servizio del dirigente dell'Istituto scolastico del 20 aprile 2010, con il quale gli veniva vietato di registrare le lezioni svolte in classe.

    2. La Corte territoriale osservava che in base al D.P.R. n. 249 del 1998, (Regolamento recante lo Statuto degli studenti della scuola secondaria), art. 2, il docente deve coinvolgere gli studenti nelle decisioni rilevanti, tenendo conto del loro eventuale dissenso.

    3.Inoltre, a tenore dell'art. 4 codice privacy, comma 1, lett. a), costituiva "trattamento" dei dati personali anche la loro registrazione, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione. Secondo il provvedimento del Garante della privacy del 20 gennaio 2005, in caso di registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale, occorreva informare preventivamente gli interessati, acquisire il loro consenso informato ed osservare tutte le cautele previste.

    4. In punto di fatto il giudice dell'appello esponeva che, secondo alcuni studenti, il M. non solo non aveva informato gli alunni della registrazione ma perfino celato il registratore dietro i libri; in ogni caso, il docente aveva compiuto una scelta unilaterale non partecipata e non aveva chiesto alcun consenso.

    5. Doveva altresì considerarsi che, secondo le direttive del MIUR e del Garante della privacy, era rimessa alla valutazione dell'Istituto scolastico la possibilità di disciplinare la registrazione della lezione o l'uso di videofonini. Nella specie il regolamento dell'Istituto vietava l'uso dei cellulari nelle classi; il divieto doveva estendersi a tutti gli apparecchi idonei a registrare audio o video. La condotta del M. aveva dunque violato un...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    1. Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, - la violazione e falsa applicazione:

    - del D.P.R. n. 249 del 1998, art. 2, commi da 2 a 5;

    - del D.Lgs. n. 196 del 2003, e succ. mod., art. 5, comma 3;

    - del provvedimento del Garante della Privacy del 20 gennaio 2005;

    - del regolamento dell'Istituto scolastico di Istruzione Superiore "(OMISSIS)" art. 6;

    - del D.Lgs n. 150 del 2009, art. 1, comma 2;

    - dell'art. 97 Cost., comma 1.

    2. Il ricorrente ha contestato la interpretazione delle fonti posta a base della decisione impugnata e dedotto la loro erronea applicazione in fattispecie non pertinente.

    3. Il ricorso è in parte inammissibile, nel resto infondato.

    4. Le censure sono inammissibili quanto alla denuncia di violazione del provvedimento del Garante della Privacy del 20 gennaio 2005 e del regolamento di Istituto, atti non rientranti nella previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto privi di efficacia normativa.

    5. Nel resto il ricorso è infondato.

    6. Giova premettere che i fatti di causa si sono svolti in epoca antecedente al Reg. UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, n. 679 del 2016, - regolamento generale sulla protezione dei dati - entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018 (del Reg., art. 99); parimenti non si applicano ratione temporis nella fattispecie di causa le modifiche al D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

    7. Rileva in causa il D.Lgs n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a)m come vigente ratione temporis, a tenore del quale per "trattamento" si intende qualunque operazione, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente (tra le...

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