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Titolo:
Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile dall'INAIL
  • Sommario

  • Il caso

    Dall'esposizione dei fatti di causa operata dalla Corte di Cassazione si ricava che in conseguenza del decesso di un lavoratore, i suoi eredi agivano nei confronti dell'INAIL e dei presunti responsabili civili dell'infortunio mortale, chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

    Il processo di primo grado si concludeva con la condanna dell'Istituto, il cui appello veniva poi accolto dalla Corte territoriale, che escludeva un obbligo dell'INAIL di corrispondere somme per titoli diversi o ulteriori rispetto all'indennità per inabilità temporanea per il periodo dall'infortunio al decesso, all'assegno funerario e alla rendita ai superstiti già riconosciuti. In particolare, il giudice del gravame accertava che il breve tempo intercorso tra l'infortunio ed il decesso non aveva consentito la stabilizzazione di una menomazione permanente per la quale solo è ipotizzabile la tutela indennitaria, una volta cessata l'inabilità temporanea.

    Nel contempo, la Corte di Appello accoglieva l'appello avanzato nei confronti dei responsabili civili, condannati al risarcimento del danno biologico terminale, essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'infortunio e la morte.

    Avverso la sentenza di appello gli eredi proponevano ricorso per cassazione, dolendosi sia della mancata condanna dell'INAIL, "quale soggetto giuridico nei confronti del quale richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da infortunio sul lavoro ("qualsiasi siano gli esiti") sia della quantificazione del danno biologico terminale.

    La questione

    La questione esaminata e decisa dalla Cassazione, oggetto della presente nota, è la seguente:

    In caso di decesso di un lavoratore avvenuto in assenza di un consolidamento di postumi permanenti, gli eredi della vittima hanno diritto all'indennizzo da parte dell'INAIL per...

 

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