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Titolo:
Giurisprudenza di merito e riscatto del montante individuale accumulato nel fondo pensioni: erede titolato è solo quello accettante. Rilievi critici
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  • Sommario

  • Il caso: inquadramento della vicenda

    Una nuova pronuncia, questa volta di merito, in tema di criteri per l'attribuzione del montante accumulato nel fondo pensione, nel caso di decesso dell'iscritto titolare del medesimo: come noto, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.lgs. n. 252 del 2005 (T.U. della previdenza complementare), in tale evenienza, si radica un diritto al riscatto delle somme in capo agli “eredi, ovvero [ai] diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche”.

    Pacifica la autonoma titolarità, ex lege, di tale prerogativa in capo agli eredi o designati (che non derivano, quindi, l'acquisto dall'iscritto a titolo successorio), sono invece oggetto di controversia i criteri che portano, nel concreto, ai considerati effetti, alla individuazione degli eredi: il problema si è infatti posto nel caso in cui, non essendo stata fatta alcuna designazione da parte dell'iscritto, il diritto si appunta in capo agli eredi.

    Sino a tempi recenti ius receptum – cui si uniformavano sostanzialmente tutti i fondi pensione nel liquidare le somme al titolo in esame – era quello risultante dagli indirizzi Covip e dai relativi pareri, laddove veniva evidenziato che “l'indicazione, contenuta nell'art.14, comma 3, d.lgs.252/2005, degli eredi … concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte dell'iscritto, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi” (parere del 2009).

    La Cassazione, con l'ordinanza n. 19751 del 2019 ha ritenuto di non condividere tale impostazione, affermando che – sebbene il diritto al...

 

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