Il caso
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunziando sul ricorso presentato dal lavoratore con il quale erano stati impugnati sia la delibera di esclusione dalla Cooperativa che il licenziamento disciplinare, dichiarava illegittimi entrambi i provvedimenti e risolti entrambi i rapporti la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte di appello di Ancona, respinto l'appello principale della Cooperativa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, dichiarava la persistenza del rapporto sociale ed applicava l'art. 18, co. 4, St. Lav., sostenendo che l'art. 2 L. n. 142/2001 esclude la tutela reale non in maniera generalizzata ma solo nei casi in cui venga meno in via definitiva il rapporto associativo.
La Cooperativa presentava ricorso in Cassazione fondato su tre motivi. In particolare la ricorrente asseriva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 142/2001.
La questione
Quando è applicabile la tutela di cui all'art. 18 St. Lav. al lavoratore-socio di una società cooperativa?
La soluzione della Corte
La Corte ha dichiarato infondati i primi due motivi di ricorso, ritenendo invece meritevole di accoglimento il terzo.
Si è evidenziato che in tema delle tutele esperibili nell'ambito della fattispecie esaminata - connotata dall'esistenza di un duplice rapporto, associativo e di lavoro, e dalla correlativa differenziazione dei relativi atti estintivi - e, in particolare, in merito alla verifica degli spazi di applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 St. Lav.,...
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