Il caso
La sentenza in commento decideva sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. 28 giugno 2012, n. 92 dal datore di lavoro dopo che il Tribunale, all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, aveva accolto le domande di un lavoratore volte ad accertare la natura non genuina dell'appalto intercorso tra il proprio formale datore di lavoro e la stazione appaltante ed a dichiarare la sussistenza di rapporto lavorativo alle dipendenze del ridetto soggetto appaltante.
La questione
L'opposizione era affidata a numerose deduzioni, attinenti tanto al profilo processuale quanto al merito della vicenda.
Sul primo versante, riproponendo una difesa già svolta nella fase sommaria, si protestava la decadenza in cui sarebbe incappato il lavoratore, che aveva impugnato solamente l'ultimo di una lunga serie di contratti di appalto stipulati tra il datore di lavoro del ricorrente e la stazione appaltante. Per l'opponente, ciò avrebbe determinato il maturare della decadenza regolata dall'art. 32, comma 4, lett. d) della Legge 4 novembre 2010, n. 183, decorrente dalla cessazione di ciascun singolo appalto, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale avrebbe dovuto essere limitato al solo lasso di tempo corrispondente alla vigenza dell'ultimo contratto d'appalto.
Ancora, l'opponente eccepiva, in subordine, la prescrizione decennale, protestando come alla vicenda non si potessero applicare – come invece aveva fatto il Giudice della fase sommaria – i principi interpretativi sanciti dalla Corte di Cassazione a proposito della ormai abrogata L. n. 1369 del 1960.
Quanto al profilo sostanziale della vicenda, l'opponente lamentava in primo luogo che non si fosse tenuto conto dei contenuti della clausola sociale contenuta...
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