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Estremi:
Corte appello Trento, 2021,
  • Fatto

    FATTO

    Con ricorso ritualmente notificato, (omissis) conveniva in giudizio innanzi al tribunale, sez. lavoro, di Rovereto l'INPS, chiedendo pronuncia dichiarativa del proprio diritto alla corresponsione dell'APE sociale "con decorrenza dal 4.2.2019 o la diversa data che si riterrà di giustizia" e conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dell'APE stessa; in subordine, sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 179 Legge 232/06 "nella parte in cui stabilisce che: "..gli iscritti.. alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità (se)...a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento" ove sia interpretato nel senso che accedono al menzionato beneficio solo coloro che sono cessati da un rapporto di lavoro subordinato, per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedendo l'applicabilità ai lavoratori a progetto della Ape sociale, poiché il regime della previdenza ed assistenza sociale previsto per i collaboratori è simile al modello predisposto per i lavoratori subordinati, determina una irragionevole disparità di trattamento, rispetto a situazioni oggettivamente simili che non possono essere trattate in modo irragionevolmente diverso".

    Esponeva il ricorrente:

    - di essere stato collaboratore presso Facility Centro società Cooperativa dall'anno 2013, iscritto alla gestione separata Inps dall'11.6.2004 (doc. 07),e che in data 23 settembre 2015 veniva risolto il proprio contratto di collaborazione dalla società datrice di lavoro (doc. 00);

    -che, a seguito di tale cessazione del rapporto di lavoro, egli aveva beneficiato...

  • Diritto

    MOTIVI

    Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.

    Le norme di riferimento.

    L'art. 1 co. 179 della L. 222 del 2006 prevede che: "In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il...

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