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Estremi:
Tribunale Venezia, 2021,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Le domande attoree meritano accoglimento.

    Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 10, VI co. d.lgs. 150/2011 in rei. art. 144 c.p.c.

    In particolare, la prima disposizione prevede che "(i)l giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante" (enfasiaggiunta).

    Premesso che, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2, D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, "Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611" e che si applica la norma generale dell'art. 144 c.p.c. per cui "per le amministrazioni dello Stato ... si osservano le disposizioni che prevedono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato", nella specie parte ricorrente doveva notificare il decreto di fissazione dell'udienza non tanto (o non so tanto direttamente al 'Autorità Garante) quanto (ed in ogni caso) al suo difensore e lege.

    Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'art. 154 ter d.lgs. che e non vi deroga: posto che quest'ultima si applica tanto all'amministrazione che resista, quanto a quella che agisca in giudizio, non si ravvisano ragioni per ritenerla derogata per il Garante per la Protezione dei dati personali.

    Nella specie, tuttavia, posto che la notifica nel termine assegnato con il decreto di fissazione udienza non risulta, pacificamente, omessa si può fare riferimento al constante insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale "In tema di notificazioni, qualora l'atto da notificare venga consegnato presso un indirizzo errato, all'effettivo destinatario (nella specie, una società) presso la sua sede, la notifica deve...

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