Il caso
Con l'ordinanza in esame la Cassazione conferma, nella sostanza, l'impugnata sentenza d'Appello, che aveva respinto le pretese avanzate dalla ricorrente lavoratrice, la quale, oltre a denunciare, sotto vari profili, la invalidità dell'accordo transattivo raggiunto con l'azienda, richiedeva il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla asserita “illegittima collocazione in Cig nella sospensione del rapporto di lavoro per malattia, per ritenuta applicabilità della sostituzione dell'indennità giornaliera per essa prevista con quella di CIG”.
In questa sede si rivolge l'attenzione proprio all'aspetto appena enunciato, tralasciando invece i motivi di ricorso per asserita nullità dell'accordo transattivo, i quali, pur interessanti, rilevano più in una prospettiva civilistica, volta a definire i requisiti del contratto di cui all'art. 1965 e ss. cod. civ.
La questione
In pratica, la questio iuris sottesa alla vicenda può essere sintetizzata nei seguenti interrogativi: come si atteggia il rapporto fra le due diverse fattispecie di sospensione del rapporto di lavoro - malattia e Cig - nel caso in cui vengano anche parzialmente a sovrapporsi? Più nello specifico, il lavoratore assente per malattia vede mutare il suo titolo di assenza dal lavoro – e il relativo trattamento economico – nel caso in cui l'attività aziendale venga sospesa o ridotta per accoglimento di domanda di Cig avanzata dalla azienda?
In generale, in ordine al rapporto fra diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro, vale il criterio comune secondo cui se è in atto una causale di sospensione, il sopravvenire di una diversa, ulteriore causale resta privo di effetti (per es. il lavoratore in aspettativa per incarichi politici, sindacali, ecc., ove si ammali, non vede convertirsi il suo...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...