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Titolo:
La rilevanza della condotta tenuta in un precedente rapporto di lavoro ai fini del recesso datoriale per giusta causa
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  • Sommario

  • Il caso

    Con la pronuncia in esame il Giudice del Lavoro di Pistoia, aderendo ad un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha respinto l'impugnativa di licenziamento proposta giudizialmente da un dipendente bancario. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto insussistenti ed infondati tutti i profili di illegittimità del recesso datoriale addotti dal ricorrente, tra i quali la tardività della contestazione disciplinare, l'insussistenza del fatto e la mancanza di proporzionalità nell'applicazione della sanzione espulsiva.

    La vicenda si colloca nell'ambito di un rapporto di lavoro bancario. Il licenziamento impugnato è stato comminato dal datore di lavoro per giusta causa, in relazione a fatti avvenuti precedentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro in questione.

    Trattasi, segnatamente, di grave inadempimento contrattuale di cui il ricorrente si è reso responsabile alle dipendenze di altro istituto bancario, ponendo in essere condotte a rilevanza penale. Tant'è che i fatti posti a fondamento del licenziamento vengono ricostruiti dal Giudice del Lavoro mediante gli atti dell'istruttoria dibattimentale del parallelo procedimento penale, che, all'esito del primo grado di giudizio, ha ritenuto provati gli addebiti contestati (dall'apertura di conti correnti con affidamenti e scoperti di conto a soggetti non solvibili ed in assenza di idonee garanzie al rilascio di un elevato numero di assegni senza copertura e post-datati con conto corrente a saldo negativo, oltre al concorso in usura).

    Il Tribunale di Pistoia supera in primo luogo la censura di tardività della contestazione disciplinare, individuando, quale dies a quo per la valutazione di tempestività, la ricezione da parte della Banca della documentazione relativa al processo penale trasmessa dallo stesso dipendente. Infatti, solo in tale momento il datore di lavoro ha avuto piena...

 

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