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Titolo:
L'applicazione del contratto a tutele crescenti in caso di conversione del contratto a termine tra dubbi di legittimità costituzionale e diritto eurounitario
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  • Sommario

    Sommario: 1. Premessa. – 2. La tenuta eurounitaria della disposizione che sancisce l'applicazione del contratto a tutele crescenti in caso di conversione del contratto a termine (Trib. Milano 5 agosto 2019). – 3. La decisione della Corte del Lussemburgo (C. giust. 17 marzo 2021, causa C‑652/19, KO c. Consulmarketing). – 4. La ratio e le problematiche interpretative dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 sul campo di applicazione del contratto a tutele crescenti. – 5. L'interpretazione restrittiva del termine “conversione” (Trib. Roma 6 agosto 2018, n. 75870). – 6. L'interpretazione estensiva del termine “conversione” (Trib. Parma 18 febbraio 2019, n. 383). – 7. L'intervento chiarificatore della Suprema Corte (Cass. 16 gennaio 2020, n. 823). – 8. Alcune questioni aperte.

  • 1. Con la pronuncia in commento la Corte di giustizia ha affermato, su sollecitazione del Tribunale di Milano, che la clausola 4 dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, non è violata da una normativa nazionale (ovvero l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015) che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale normativa, è convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tale data. Con tale pronuncia la Corte del Lussemburgo risolve un profilo di dubbia tenuta eurounitaria della disposizione, che era stato evidenziato sin da subito dalla dottrina. La vicenda rilancia l'importanza del dialogo tra le Corti con riferimento all'interpretazione delle norme nazionali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato. Un dialogo imprescindibile se si considera che – pur essendo innegabile la sussistenza di un'ampia discrezionalità da parte degli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo-quadro e della direttiva (come ribadito anche nel preambolo dello stesso accordo) – «la necessaria discrezionalità da riconoscere agli Stati, quanto alle misure da adottare, non esclude la natura vincolante delle prescrizioni contenute nella Direttiva», altrimenti la mera indicazione fornita agli Stati membri di «prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato» rischierebbe di risultare del tutto vaga (cfr. S. Sciarra, Il lavoro a tempo determinato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Un tassello nella “modernizzazione” del diritto del lavoro, Working Paper...

 

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