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Estremi:
Corte appello Brescia, 2021,
  • Fatto

    Fatto e Diritto

    Con sentenza n. 660/20 il Tribunale di Bergamo, pronunciando sul ricorso proposto da S.C. contro Cliniche Gavazzeni S.p.A., dichiarava la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 2.9.2019 e condannava la società al ripristino del rapporto e al pagamento di un'indennità pari a 12 mensilità.

    La sentenza, nella contumacia della società convenuta, premetteva che, secondo quanto affermato dalla stessa lavoratrice, le parti avevano legittimamente stipulato un contratto "acausale" per il periodo 1.2.2018 / 31.7.2018, durante il quale la lavoratrice aveva svolto mansioni di addetta al servizio clienti, e che il contratto era stato legittimamente prorogato in forma "acausale" sino al 31.1.2019, atteso che, nonostante la vigenza del D.L. 87/2018, conv. in L. 96/2018, la durata complessiva del rapporto era esattamente pari a 12 mesi.

    Ciò premesso, precisava che la lavoratrice, in primo luogo, aveva eccepito che le successive seconda, terza e quarta proroga con le quali il rapporto era stato prorogato sino al 31.1.2020, tutte causalmente giustificate con l'esigenza di sostituzione della lavoratrice S.V. Valeria assente per malattia (essendo soggette alla disciplina dell'art. 21 D.Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018, conv. in L. 96/2018), erano illegittime per difetto di forma scritta, essendo state comunicate solo al Centro per l'Impiego, ma mai sottoscritte dalla lavoratrice. Il Tribunale rigettava l'eccezione richiamando l'orientamento giurisprudenziale (Cass. 8443/20) in base al quale la proroga non richiede la forma scritta ad substantiam, purché siano palesate le ragioni della proroga.

    Rigettava anche l'eccezione secondo cui la società, con una quinta proroga comunicata alla lavoratrice il 21.8.2019 (e al Centro per l'impiego il 30.8.2019), aveva superato il numero massimo di proroghe (quattro) consentito dall'art. 21, co. 1, D....

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