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Titolo:
Discriminazione di genere: l'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente
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  • Sommario

  • Il caso

    S.C., lavoratrice in forze presso un ente pubblico di ricerca in virtù di successivi contratti a termine, lamentava la mancata proroga dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato e chiedeva vedersi riconosciuto il diritto all'accesso alla procedura di stabilizzazione indetta dall'ente medesimo.

    La pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la natura discriminatoria della mancata concessione della proroga – per aver l'ente accordato il rinnovo dei contratti a tutti i colleghi nelle medesime condizioni contrattuali della lavoratrice e per non averlo riconosciuto a quest'ultima, a causa del suo stato di gravidanza –, era stata riformata dalla Corte d'Appello della medesima sede, che riteneva invece infondate le pretese della lavoratrice non avendo essa fornito alcuno specifico elemento di fatto idoneo a provare la lamentata discriminazione e non avendo, in particolare, fornito elementi circa le proroghe ovvero le stipule di nuovi contratti da parte degli altri colleghi, fondati sulla medesima causale di quello dell'appellata.

    La questione

    La Corte di cassazione ha affrontato la questione relativa alla ripartizione dell'onere probatorio ove si agisca per dimostrare la sussistenza di una discriminazione fondata sul sesso, avendo nel caso di specie il datore di lavoro concesso il rinnovo dei contratti a termine a tutti i colleghi nelle medesime condizioni contrattuali della ricorrente e non a quest'ultima, a causa del suo stato di gravidanza.

    Il collegio, preliminarmente rilevando come la questione sottoposta ai giudici di merito non vertesse sulla sussistenza di un diritto soggettivo al rinnovo di un contratto a termine in essere tra le parti, ma sulla presenza di una discriminazione, ha rigettato le argomentazioni con cui il controricorrente aveva invocato l'esercizio di un potere discrezionale circa...

 

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