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Titolo:
Superminimo assorbibile fino a prova contraria
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  • Sommario

  • Il caso

    Ricorre in Cassazione il datore di lavoro, avverso la Sentenza della Corte di Appello e la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti contrattuali dei minimi retributivi disposti dal CCNL Industria Alimentare nell'anno 2013 e condannato la società datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive dovute ai ricorrenti lavoratori. La Corte ha ritenuto che dall'esame delle evidenze processuali doveva escludersi la volontà della società appellante di optare per l'assorbimento dell'aumento contrattuale unico disposto dai CCNL succedutisi nel tempo.

    Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro aveva disposto un aumento contrattuale da corrispondersi in quattro tranches. Il datore di lavoro non assorbiva il superminimo nella prima tranche provvedendo ad esso nelle successive. Anche per i precedenti aumenti la società non aveva provveduto all'assorbimento dell'importo del superminimo nella retribuzione dei dipendenti ricorrenti.

    Il ricorso è affidato a 7 motivazioni:

    1. Erroneità della previsione che il rinnovo del CCNL abbia ad oggetto un unico aumento da corrispondersi in 4 tranches, anziché 4 aumentio contrattuali;
    2. Violazione degli artt. 2731 e 2733 c.c.;
    3. Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in ordine al collocamento del superminimo in busta paga;
    4. Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. in ordine al comportamento omissivo tenuto dai lavoratori con riferimento agli obblighi gravanti sui medesimi di cui all'art.50 del CCNL Industria Alimentare 2012;
    5. Violazione dell'art.1362 c.c. in ordine al comportamento tenuto dalle parti dopo l'assorbimento;
    6. Violazione e...

 

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