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Titolo:
Legittimità dell'inserimento nel contratto individuale di lavoro delle clausole di rinuncia alla fruizione delle festività infrasettimanali
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  • Sommario

  • Il caso

    La controversia ha ad oggetto una impugnazione di sanzioni disciplinari conservative irrogate ad alcune lavoratrici cui era stato contestato di essersi astenute dal lavoro durante alcune festività nazionali infrasettimanali exart. 2 l. n. 260 del 27 maggio 1949 , nonostante l'inserimento (e la vigenza nel periodo de quo), nei contratti individuali di lavoro stipulati dalle medesime lavoratrici, di clausole di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali.

    La questione

    Nella sentenza in commento si premette che “la Corte territoriale, ritenuto pacifico l'inserimento (e la vigenza nel periodo de quo), nei contratti individuali di lavoro stipulati dalle lavoratrici, di clausole di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali (clausole richiamate anche nei successivi accordi intervenuti tra le parti)”, aveva ritenuto che a tali clausole dovesse essere riconosciuto il valore di “una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, che richiedeva un successivo accordo tra le parti ogni qual volta l'esigenza aziendale veniva rappresentata secondo criteri di correttezza e buona fede”.

    La Suprema Corte, distaccandosi dall'impostazione ermeneutica adottata dal giudice del merito, ha invece rilevato che, in punto di fatto, “il significato letterale della clausola in questione è univoco e diretto ad attribuire al datore di lavoro, che ha acquisito il consenso del lavoratore, il potere di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi (e domenicali), nel rispetto della normativa dettata in materia di riposo settimanale, come emerge chiaramente dall'uso della dizione "sarà chiamata a prestare attività lavorativa"”. In tal modo, gli ermellini hanno mostrato di voler valorizzare l'interpretazione letterale della clausola in...

 

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