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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che:

    1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. M.M., dirigente della Rea Impianti s.r.l.u. (ora Scapigliato srl) con funzioni di Direttore generale, ha impugnato il licenziamento intimatogli il 29.10.2018, deducendone la illegittimità.

    2. Nel suddetto procedimento, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno, si sono costituiti i due convenuti, G.A., amministratore unico della società, e la REA Impianti s.r.l.u. che ha proposto domanda riconvenzionale di condanna del M. al risarcimento dei danni pari ad Euro 4.681.120, cagionati con la condotta, tenuta in qualità di Direttore Generale, che aveva determinato il provvedimento di recesso.

    3. Nel costituirsi in relazione a questa domanda riconvenzionale il M. ha eccepito l'incompetenza del giudice del lavoro perchè la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere qualificata come azione sociale di responsabilità con conseguente competenza del Tribunale delle Imprese.

    4. Il Giudice, dopo che la questione era stata dibattuta sia con memorie scritte che oralmente, nella sola parte motiva dell'ordinanza del 3.1.2020 così ha testualmente precisato: "che la competenza, anche in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Rea Impianti srlu, debba valutarsi sulla base della domanda di talchè, trattandosi di domanda risarcitoria spiegata nei confronti del lavoratore ricorrente appare sussistere la competenza del giudice adito".

    5. A seguito di istanza di correzione presentata dall'originario ricorrente, lo stesso Giudice, con ordinanza del 29.1.2020, ha sottolineato che: "l'ordinanza riservata del 3.1.2020.... risulta emessa nelle forme di cui all'art. 134 c.p.c., senza che risulti l'omissione di cui all'istanza di correzione, avendo il provvedimento impartito quanto necessario per la prosecuzione del giudizio senza che vi sia incoerenza con la parte motiva".

    6. Avverso...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che:

    1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la carenza di motivazione dell'ordinanza del primo giudice e la conseguente erroneità in quanto era proprio il contenuto della domanda avversaria a far concludere per la competenza del Tribunale delle Imprese. In particolare, il M. deduce che il Tribunale aveva completamente (e colpevolmente) omesso qualsiasi attività di accertamento del contenuto della domanda riconvenzionale da cui emergeva chiaramente che le responsabilità, che venivano fatte valere nei suoi confronti, erano quelle attinenti alle sue funzioni di Direttore Generale (e non alla sua qualifica di dipendente).

    2. Con il secondo motivo si insiste perchè, nel caso in esame, sia affermata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2396 c.c. in quanto: a) il M. era inquadrabile come Direttore Generale; b) l'azione dispiegata ex adverso andava classificata come azione di responsabilità; c) le funzioni svolte dal M. non costituivano attività tipiche di un lavoratore subordinato che eseguiva le direttive del datore di lavoro.

    3. Preliminarmente va disattesa l'istanza, presentata nell'interesse di M.M., con la quale è stato chiesto un differimento dell'odierna udienza di discussione del ricorso sul presupposto che il sistema di ricezione telematica degli atti non aveva provveduto alle comunicazioni di accettazione del deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., inviata una prima volta il 14.4.2021 e, una seconda volta, il 15.4.2021; analogamente, è stato precisato dall'istante, che neanche dalla Cancelleria era pervenuta la pec di accettazione circa la ricezione dell'atto.

    4. Invero, deve rilevarsi che la suddetta memoria ex art. 378 c.p.c. del 12.4.2021, redatta nell'interesse del M. e firmata dall'Avv. Bartalena Andrea, è stata in ogni caso sottoposta all'attenzione di questo Collegio, in forma cartacea, prima della discussione in camera di...

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