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Titolo:
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, onere della prova e obbligo di repêchage
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  • Sommario

  • Il caso

    Licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 25.09.2014 dalla società Alfa, Tizio, operaio portuale di IV livello, proponeva ricorso ex art. 1, comma 47 ss. legge n. 92/2012, sostenendo che il recesso fosse illegittimo in ragione della mancata indicazione della motivazione posta a suo fondamento e della violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta dei dipendenti da licenziare. Respinta la domanda all'esito della fase sommaria, essa trovava parziale accoglimento in sede d'opposizione, allorché il Tribunale di Palmi riteneva violati i predetti canoni perché il ricorrente, appartenente al IV livello, era stato selezionato in modo arbitrario insieme ad altri tre operai di VI livello in quanto considerato unità più costosa e in esubero. Proposto reclamo avverso la sentenza così adottata, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione di prime cure sottolineando in sintesi che: a) il giustificato motivo addotto non era manifestamente insussistente perché la società aveva subito perdite negli anni 2012, 2013 e 2014 che giustificavano il numero dei licenziamenti intimati; b) le prove testimoniali raccolte, su richiesta della difesa del lavoratore, avevano dimostrato la vaghezza ed arbitrarietà dei criteri utilizzati per la scelta di licenziare il ricorrente; c) la misura della indennità risarcitoria fissata in venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto appariva congrua.

    Tizio ha dunque proposto ricorso per cassazione sostenendo, per un verso, che la Corte d'appello avrebbe dovuto effettuare la valutazione sulla sussistenza del motivo di licenziamento sulla base...

 

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