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Titolo:

La ristrutturazione aziendale mal di concilia con lo straining

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  • Sommario

  • Il caso

    Il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte il ricorso proposto dal lavoratore e, accertato il demansionamento dello stesso, condannava la parte datoriale al risarcimento del danno alla professionalità. La decisione veniva sostanzialmente confermata in appello. I giudici di seconde cure rilevavano che, successivamente alla riorganizzazione aziendale del 2003, il mutamento delle mansioni assegnate al ricorrente ne aveva determinato un demansionamento: l'incarico assegnato, infatti, non tanto dal punto di vista del suo inquadramento professionale quanto rispetto al valore e al contenuto professionale delle precedenti mansioni, era stato ritenuto dequalificante. Dopo la seconda ristrutturazione avvenuta nel 2007, al lavoratore erano stati proposti due nuovi ruoli che però venivano dallo stesso rifiutati ingiustificatamente. Il demansionamento patito andava, pertanto, rimodulato fino al giugno del 2007.

    Avverso quest'ultima decisione il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione affidato ad otto motivi. Il datore presentava ricorso incidentale sulla base di due motivi.

    Il dipendente, in sintesi, asseriva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. per avere la Corte di appello escluso il demansionamento per il periodo successivo al 2007, errando nella comparazione delle funzioni di sua competenza. La comparazione non era stata effettuata con riferimento al periodo precedente il 2003, ma con riferimento a quello successivo, tra il 2003 ed il 2007. Lamentava infine il mancato pieno risarcimento del danno non patrimoniale patito, nonché l'esclusione del denunciato straining e del connesso risarcimento del danno.

    Con il ricorso incidentale il datore denunciava, in sintesi, l'erroneità della valutazione circa il demansionamento tra il 2005 ed il 2007 nonché il quantum del...

 

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